La scorsa settimana è approdato al Senato della Repubblica un DDL che prevede la soppressione del Tribunale per i Minorenni e la istituzioni di sezioni specializzate circondariali per la famiglia che faranno capo ai Tribunali ordinari, alle Corti d’Appello e agli Uffici specializzati delle Procure. Questo provvedimento rientra nella più ampia Riforma del Processo Civile approvata qualche settimana fa alla Camera dei Deputati.
In sostanza, il Tribunale per i Minorenni sarà soppresso e i profili professionali che ad oggi vi lavorano saranno trasferiti in una sezione specializzata che si occuperà dell’interesse del minore in relazione al nucleo familiare. Tuttavia, nel testo approvato alla Camera ci sono alcune fragilità di un sistema che rischia di frammentarsi ulteriormente, anche se nelle intenzioni cerca di risolvere il conflitto di competenza presente da molti anni tra tribunali che rischia di compromettere la tutela del minore.
In una relazione pubblicata nei quaderni del CSM e redatta dal relatore Antonio Luigi Scarpulla, Pretore del Distretto Circondariale di Palermo, già emergeva questo problema, a proposito della Riforma sul Diritto di Famiglia. La relazione infatti esordisce dicendo che «nel nostro ordinamento giuridico non esiste una disciplina organica in tema di esecuzione dei provvedimenti che riguardano i minori. A tal proposito va ricordato che la competenza, per quanto attiene i rapporti tra genitori e figli è divisa tra vari giudici che, alle volte, per mancanza di coordinamento, assumono decisioni contrastanti relative ai minori. La mancanza di una normativa specifica e le competenze divise fra vari giudici rendono difficile l’individuazione del giudice competente per l’esecuzione dei provvedimenti, esecuzione che presenta una serie di problemi delicati e di non facile soluzione».
La materia sulle controversie familiari e minorili per molti decenni è stata oggetto di poca attenzione. Negli ultimi anni invece è iniziato un processo virtuoso avviato nel 2006 con la legge sulle disposizioni sull’affido condiviso dei figli, in caso di separazione dei coniugi, e culminato nel 2012 con la riforma della filiazione che eliminava ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali.
Oggi il Disegno di Legge, approvato alla Camera, sembra fare ulteriore chiarezza sulla necessità di rendere il processo civile ancora più efficiente, riducendo i tempi e migliorando la qualità dello svolgimento. Si introducono una serie di novità importanti sulla tutela del nucleo familiare nel suo complesso. “Questa legge rappresentava una rivoluzione non solo perché ha eliminato dal nostro ordinamento giuridico la ‘l’arcaico bollo di figlio naturale’ ma, anche e soprattutto, per aver unificato le competenze dei Tribunali nella materia di interesse” chiarisce Donatella De Caria, Presidente dell’Associazione Integrata Europea Psicologi e Avvocati per la Famiglia (AIEPAF).
Tuttavia, ci sono delle falle che né la legge del 2006 sulla equiparazione tra figli naturali e legittimi, né la legge del 2012 sull’affido condiviso sono riuscite a risolvere completamente. Questi equivoci riguardano soprattutto i conflitti di competenza. “La legge 219/2012 ha inoltre trasferito al Tribunale Ordinario la competenza di buona parte dei procedimenti da sempre spettanti al Tribunale per i Minorenni, lasciando a quest’ultimo competenze residuali e potenziando l’attività del primo. La novella ha quindi di fatto sostanzialmente ‘svuotato’ le competenze del Giudice specializzato, iniziando il percorso volto all’eliminazione di tale organo, che, a quanto pare, vuole concludere il disegno di legge, attualmente in esame, al Senato” conclude su questa questione l’avvocato De Caria.
Melita Cavallo, presidente del Tribunale di Roma, ci spiega come è stata gestita in Italia la tutela dei soggetti minori di età, per capire cosa cambierà con la proposta che è attualmente all’esame del Senato. “La materia minorile è sempre stata gestita dal Tribunale per i Minorenni, ma con la modifica del 2012 una grande fetta di competenza del Tribunale per i Minorenni è stata trasferita al Tribunale Ordinario, ovvero tra le altre tutta la materia riguardante l’affidamento dei minori tra genitori non più conviventi, perché doveva essere garantito a questo procedimento il rito contenzioso ed invece si è continuato a gestire la materia, anche presso il Tribunale ordinario, con il rito camerale. La nuova organizzazione prevede opportunamente che ci sia una udienza presidenziale, così le parti potranno avere un provvedimento in tempi ravvicinati” chiarisce la presidente.
Tali sezioni specializzate dovranno avere competenze specifiche su tutto ciò che riguarda il nucleo familiare, nel suo complesso. Dovranno quindi valutare ai fini della decisione le relazioni problematiche tra genitori e figli per la conflittualità deflagrante, la incomunicabilità e la fragilità dei genitori e la sofferenza dei figli in un contesto difficile e complesso, sia esso matrimoniale sia extra-matrimoniale per individuare quale è l’interesse superiore del minore e dargli attuazione.