martedì, 21 Marzo
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Pianeta hotspot. Oltre la prassi amministrativa?

Il ‘punto caldo’, termine mutuato dalla vulcanologia, è riferibile, tra i molteplici contesti semantici, al luogo in cui è in corso un conflitto internazionale.  Nel sistema di gestione dei flussi migratori, lo spazio-tempo dell’identificazione, della registrazione e della – provvisoria – detenzione delle persone corrisponde, nell’immaginario ufficiale, a un «punto caldo» o «punto di crisi». Qui sono, eventualmente, raccolte le richieste di protezione internazionale avanzate dalle persone identificate e trattenute, nel tempo di incertezza legato all’indagine sull’identità personale, tra esigenze di ordine pubblico e di polizia giudiziaria e assistenza minima da garantire in fase di prima accoglienza.

La parola ‘hotspot’ è stata originariamente inserita nell’’Agenda per la migrazione‘ presentata dalla Commissione UE  il 13 maggio 2015 e redatta a breve termine dalla tragedia del mare del 19 aprile 2015, a metà tra la Libia e Lampedusa, nel quale persero la vita almeno 700 persone.

Gli hotspot sono stati concepiti come ambiti nei quali operano, in sinergia, autorità nazionali (agenti delle polizie di frontiera) ed europee (esperti e tecnici di Frontex, Europol ed EASO) allo scopo di identificare, fotosegnalare e registrare i migranti entrati irregolarmente nel territorio.  Le tre agenzie, coadiuvate da EUROJUST (Agenzia per la cooperazione giudiziaria dell’UE) devono prestare assistenza, secondo i rispettivi mandati, agli Stati membri nell’adempimento delle operazioni nel minor tempo possibile. Questa attività coordinata è funzionale anche a scopo di ricollocazione negli altri Stati membri, un meccanismo in base al quale sono selezionati cittadini di nazionalità il cui riconoscimento di protezione è almeno del 75%, secondo i calcoli dell’Eurostat (vale a dire, principalmente: cittadini eritrei, siriani e iracheni). Coloro che sono selezionati, passano dagli hotspot agli hub regionali, centri governativi nati dalla conversione delle strutture di prima accoglienza (CARA e CDA), dove le situazioni individuali sono ritenute più o meno compatibili rispetto ai contesti di possibile destinazione. Chi non è destinato alla relocation, diventerà ospite di un CAS o avrà accesso a un percorso integrato nel sistema SPRAR.

Gli hotspot assolvono al compito primario di assembrare i migranti che arrivano – nell’espressione adottata dal Viminale – ‘via costa’ e alla funzione poliziesca di facilitarne l’identificazione. Pertanto, essi sono «caldi» poiché misurerebbero fisicamente la ‘pressione’ degli arrivi: la fisica, in fin dei conti, rimane un serbatoio privilegiato di metafore sociali e demografiche. Attualmente, gli hotspot sono oggetto di rilancio da parte del ‘Decreto Minniti-Orlando’, convertito nella Legge n. 46/2017. La nuova normativa prevede un’accelerazione e una maggiore efficienza nelle procedure e nelle attività delle commissioni che esaminano le richieste di asilo (audizioni, notifiche), misure di trattenimento dei destinatari dell’espulsione, uno snellimento dei contenziosi in materia di immigrazione (procedimento in camera di consiglio, con possibilità di ricorrere unicamente in Cassazione contro le decisioni di primo grado) e l’occupazione provvisoria dei richiedenti in lavori socialmente utili. L’accelerazione delle procedure tende, negli intenti del governo, anche ad evitare l’interruzione di percorsi di integrazione già avviati, interruzione causata dall’eventuale diniego dell’asilo come esito di una procedura lunga e incerta (magari dopo anni di presenza sul territorio).

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